Un "giudice di pace"
per i siti scippati
- Le nuove regole dei domini .it - parte I
di Alessia Ambrosini
Da quando – 15 dicembre 1999 - sono
venuti meno i limiti soggettivi (oggi chiunque può avere un
indirizzo internet) e numerici (i titolari di partita Iva possono
registrare quanti domini vogliono) alla registrazione dei domini,
il fenomeno dell'accaparramento in malafede di nomi noti - da
parte di speculatori disinvolti - è finito sempre più spesso
nelle aule di giustizia e sulle pagine dei giornali.
La Naming Authority – l'ente che
"fa le regole" per i domini .it – non poteva rimanere
insensibile a questa situazione e dunque ha modificato (lo scorso
15 agosto) nuovamente le regole di naming, introducendo dei
correttivi che consentono di "smascherare" gli
accaparratori in malafede. Nel frattempo – quando la
polemica era al calor bianco – anche il
Governo, nella persona del Sottosegretario all'innovazione
tecnologica, On. Stefano Passigli, aveva abbozzato in fretta e
furia un disegno di legge che in modo confuso e alquanto
superficiale cercava di "mettere ordine" in una materia
così delicata. Ma ad oggi, mentre le nuove regole di naming sono
operative, di quel disegno di legge si è persa traccia e memoria.
Contro il cibersquatting
Prima del 15 agosto se una persona veniva "scippata" del
dominio di interesse, aveva sostanzialmente tre possibilità:
cedere al "ricatto" e "comprare" a caro prezzo
il dominio; rivolgersi alla magistratura; oppure azionare
l'arbitrato (facoltativo) previsto dalle regole di naming.
Le nuove regole hanno introdotto un'altra possibilità per
rientrare in possesso del dominio perduto. Premesso che per i casi
dubbi o complessi il ricorso all'autorità giudiziaria è sempre
preferibile (pensate a una ipotetica causa fra "Ferrari
Auto" e "Ferrari Spumanti" per il dominio
"ferrari.it"), per le situazioni conclamate è ora
disponibile una procedura amministrativa di trasferimento
"coatto" dall'originario assegnatario al contestante.
Come funziona
La procedura si attiva dietro richiesta di chi contesta il dominio
e viene attuata da appositi "enti conduttori"
(controllati dal Presidente della Naming Authority e dei quali
parleremo nel prossimo articolo), la cui scelta spetta al
ricorrente.
L'esito di questi giudizi non è definitivo: se una delle parti
non è d'accordo con il parere espresso dal "comitato dei
saggi" incaricato di decidere della questione, può sempre
rivolgersi alla magistratura o – se ricorrono gli estremi –
all'arbitrato. Lo scopo di questa procedura è comunque quello di
avere una specie di "filtro" che "trattenga"
tutte le controversie relative a registrazioni palesemente in
malafede. In effetti, se un soggetto viene "condannato"
in questa sede, difficilmente rischierà tempo e soldi (parecchi)
per rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Quando si applica la Procedura
Perché un dominio sia sottoposto alla Procedura e dunque il
ricorrente possa ottenerne il trasferimento, è necessario che
siano valide le seguenti tre condizioni:
a) il dominio dev'essere identico o tale da indurre confusione
rispetto al nome e cognome del contestante oppure rispetto a un
marchio su cui egli vanti diritti
b) l'attuale assegnatario (il "resistente") non deve
avere alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato
c) il dominio dev'essere stato registrato e dev'essere usato in
malafede
La procedura amministrativa di riassegnazione non può essere
sempre attivata; non può esserlo nel caso in cui sia già
pendente – per il dominio contestato - un giudizio davanti alla
magistratura o al collegio arbitrale.
Analogamente, se in pendenza della procedura viene ad istaurarsi
un giudizio davanti al giudice ordinario o l'arbitrato, essa non
può che estinguersi.
Quanto costa
Per concludere, uno sguardo ai costi (peraltro a totale carico del
contestante). Secondo l'art. 16.12 delle nuove regole, questi non
possono essere inferiori a 774.508 lire - 400 euro (più Iva, se
dovuta).
Nel rispetto di tale norma, gli enti conduttori hanno la facoltà
di fissare i prezzi. Ad oggi, solo uno degli enti abilitati - E-solv
- ha già pubblicato le proprie tariffe.
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