Home

Articoli
WM Tools
PC Professionale
MyTech
Altre testate 
Recensioni

Normativa
Italia
Unione Europea
Internazionale

Giurisprudenza
Italia
Unione Europea
Internazionale

Decisioni stragiudiziali
Enti Conduttori
Decisioni arbitrali italiane
UDRP ICANN

Riferimenti
Internet Governance
Registrare un dominio
Registrare un marchio

 

MyTech - Indice degli articoli 

Copyright - Mytech - Mondadori 8 settembre 2000

Un "giudice di pace" per i siti scippati
 - Le nuove regole dei domini .it  - parte I

di Alessia Ambrosini

Da quando – 15 dicembre 1999 - sono venuti meno i limiti soggettivi (oggi chiunque può avere un indirizzo internet) e numerici (i titolari di partita Iva possono registrare quanti domini vogliono) alla registrazione dei domini, il fenomeno dell'accaparramento in malafede di nomi noti - da parte di speculatori disinvolti - è finito sempre più spesso nelle aule di giustizia e sulle pagine dei giornali.  

La Naming Authority – l'ente che "fa le regole" per i domini .it – non poteva rimanere insensibile a questa situazione e dunque ha modificato (lo scorso 15 agosto) nuovamente le regole di naming, introducendo dei correttivi che consentono di "smascherare" gli accaparratori in malafede.  Nel frattempo – quando la polemica era al calor bianco – anche il
Governo, nella persona del Sottosegretario all'innovazione tecnologica, On. Stefano Passigli, aveva abbozzato in fretta e furia un disegno di legge che in modo confuso e alquanto superficiale cercava di "mettere ordine" in una materia così delicata. Ma ad oggi, mentre le nuove regole di naming sono operative, di quel disegno di legge si è persa traccia e memoria.

Contro il cibersquatting
Prima del 15 agosto se una persona veniva "scippata" del dominio di interesse, aveva sostanzialmente tre possibilità: cedere al "ricatto" e "comprare" a caro prezzo il dominio; rivolgersi alla magistratura; oppure azionare l'arbitrato (facoltativo) previsto dalle regole di naming.
Le nuove regole hanno introdotto un'altra possibilità per rientrare in possesso del dominio perduto. Premesso che per i casi dubbi o complessi il ricorso all'autorità giudiziaria è sempre preferibile (pensate a una ipotetica causa fra "Ferrari Auto" e "Ferrari Spumanti" per il dominio "ferrari.it"), per le situazioni conclamate è ora disponibile una procedura amministrativa di trasferimento "coatto" dall'originario assegnatario al contestante.

Come funziona
La procedura si attiva dietro richiesta di chi contesta il dominio e viene attuata da appositi "enti conduttori" (controllati dal Presidente della Naming Authority e dei quali parleremo nel prossimo articolo), la cui scelta spetta al ricorrente. 
L'esito di questi giudizi non è definitivo: se una delle parti non è d'accordo con il parere espresso dal "comitato dei saggi" incaricato di decidere della questione, può sempre rivolgersi alla magistratura o – se ricorrono gli estremi – all'arbitrato. Lo scopo di questa procedura è comunque quello di avere una specie di "filtro" che "trattenga" tutte le controversie relative a registrazioni palesemente in malafede. In effetti, se un soggetto viene "condannato" in questa sede, difficilmente rischierà tempo e soldi (parecchi) per rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Quando si applica la Procedura
Perché un dominio sia sottoposto alla Procedura e dunque il ricorrente possa ottenerne il trasferimento, è necessario che siano valide le seguenti tre condizioni: 

a) il dominio dev'essere identico o tale da indurre confusione rispetto al nome e cognome del contestante oppure rispetto a un marchio su cui egli vanti diritti
b) l'attuale assegnatario (il "resistente") non deve avere alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato
c) il dominio dev'essere stato registrato e dev'essere usato in malafede

La procedura amministrativa di riassegnazione non può essere sempre attivata; non può esserlo nel caso in cui sia già pendente – per il dominio contestato - un giudizio davanti alla magistratura o al collegio arbitrale. 
Analogamente, se in pendenza della procedura viene ad istaurarsi un giudizio davanti al giudice ordinario o l'arbitrato, essa non può che estinguersi.

Quanto costa
Per concludere, uno sguardo ai costi (peraltro a totale carico del contestante). Secondo l'art. 16.12 delle nuove regole, questi non possono essere inferiori a 774.508 lire - 400 euro (più Iva, se dovuta). 
Nel rispetto di tale norma, gli enti conduttori hanno la facoltà di fissare i prezzi. Ad oggi, solo uno degli enti abilitati - E-solv - ha già pubblicato le proprie tariffe.

 

Servizio di registrazione per domini com/org/net

Canone
14 U$ per anno

Condizioni di contratto

Amministrazione del dominio