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Tribunale di Ivrea
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Presidente del Tribunale Luigi GRIMALDI in funzione di giudice
unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83/99 R.G. Cont.
promossa da
I.C.N. S.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), rappresentata e difesa
dall’avv. Roberto VISCOMI del Foro di Catanzaro ed elettivamente
domiciliata in Ivrea, Via Baratono. 3, presso lo studio dell’avv.
Mario BENNI, per delega in data 11/02/1999, posta in calce all’atto
di citazione;
- attrice -
contro
ITALIA
– ONLINE S.p.A., con sede in Ivrea, Via Jervis, 77, rappresenta e
difesa dagli avv.ti prof. Giorgio FLORIDIA del Foro di Milano e
Claudio d’ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Ivrea, Piazza di Città, 21, per delega in data
06/04/1999 posta a margine della seconda facciata della comparsa di
costituzione e risposta;
- convenuta -
avente ad oggetto “risarcimento danni”.
Assegnata a decisione all’udienza del 26 gennaio 2000 sulle
infrascritte conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:
“- Riconoscere e dichiarare che l’Italia Online s.p.a. – Gruppo
Olivetti-Infostrada s.p.a.- ha utilizzato illegittimamente marchio
“Pagine Blu” del quale è esclusiva e legittima concessionaria la
I.C.N.;
- Riconoscere e dichiarare, pertanto, che Italia Online s.p.a. –
Gruppo Olivetti –Infostrada s.p.a. ha cagionato danni alla società
I.C.N., sia in ordine all’uso illegittimo di marchio sia in ordine
alla perpetrata condotta sleale, che si quantificano in lire
11.280.000.000 (undicimiliardiduecentottantamilioni);
- Condannare la Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti – Infostrada
s.p.a. in persona del suo legale rappresentante al risarcimento dei
danni così come sopra specificati e quantificati o nella misura,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, rispettata la
competenza del Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione
monetaria come per legge;
- Condannare l’Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti – Infostrada
s.p.a. al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da
attribuire al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria:
- Si chiede sia disposta consulenza tecnica al fine di accertare l’uso
legittimo del marchio “Pagine Blu” da parte della I.C.N. S.r.l. e
quello illegittimo della Italia Online s.p.a. –Gruppo Olivetti-
Infostrada s.p.a. dello stesso marchio;
- Si chiede consulenza tecnica al fine di accertare e quantificare i
danni provocati dalla I.C.N. a seguito dell’uso illegittimo del
marchio “Pagine Blu” da parte dell’Italia Online s.p.a. –Gruppo
Olivetti – Infostrada s.p.a.”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
“Voglia il
Tribunale Ill.mo:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie;
- rifiutato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che
dovessero essere inserite dall’attrice nella precisazione delle
conclusioni,
così provvedere:
A) respingere tutte le domande proposte dall’attrice;
B) dare atto che l’azione giudiziale promossa dall’attrice, essendo
finalizzata ad uno scopo bassamente speculativo, comporta una
responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e condannare
l’attrice a rifondere il danno conseguente quanto meno nella misura
delle spese processuali non ripetibili;
C) condannare in ogni caso l’attrice alla rifusione delle spese
processuali comprensive di I.V.A. e CAP.
In via istruttoria:
D) ammettere la consulenza tecnica chiesta dalla controparte e diretta
ad illustrare a questo Ill.mo Tribunale il “funzionamento” dei
domain names presenti in Internet ed il significato della loro
composizione, nonché il “funzionamento” dei motori di ricerca per
rispondere al quesito diretto a sapere se ed in quale misura la
circostanza che per un breve periodo di tempo il servizio di
autoinserzione fornito da Italia-Online nell’ambito del suo motore di
ricerca “Arianna” sia stato denominato “Pagine Blu” abbia potuto
influire negativamente determinando sviamento di clientela in
pregiudizio del servizio informativo gestito con lo stesso segno da ICN
con le caratteristiche che lo stesso C.T.U. avrebbe il compito di
accertare;
E) respingere tutte le domande istruttorie formulate dall’attrice”.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di
citazione dell’11 febbraio 1999 la Internet Channel Network (di
seguito ICN) s.r.l., corrente in Abbiategrasso (MI) ed avente come
oggetto sociale la fornitura di servizi informativi e pubblicità
attraverso il media INTERNET nonché attraverso una testata
giornalistica cartacea e la formazione di personale, citava
in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società Italia Online
S.p.A. (di seguito IOL), facente parte del gruppo Infostrada, al fine di
essere risarcita del danno subito ad opera della società convenuta, la
quale, avendo utilizzato lo stesso servizio “Pagine Blu” usato
dall’attrice sul media INTERNET e sul periodico omonimo, con gli
stessi caratteri e colori distintivi, sviava clientela, attraverso atti
di concorrenza sleale, e violava palesemente il diritto di autore ed
editore sorto in capo ad essa attrice.
Dopo la prima udienza di comparizione del 28 aprile 1999, accertata la
regolare costituzione delle parti, il G.U. rinviava per la prima udienza
di comparizione alla data del 24 giugno 1999.
In quest’ultima udienza il G.U., dopo aver esperito un tentativo di
conciliazione, risultato vano in quanto l’attrice rifiutava
l’offerta risarcitoria di lire 30.000.000 proposta dal rappresentante
di parte convenuta e dal suo procuratore, dava termini a norma
dell’art. 183 c.p.c. e rinviava all’udienza del 27 ottobre 1999.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice,
ritenuto che la causa era matura per la decisione, assegnava alle parti
i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per deposito e scambio di memorie
conclusionali.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La questione
è sorta quando la IOL ha promosso un apposito sito, dedicato alla
raccolta gratuita di inserzioni pubblicitarie di aziende su tutto il
territorio nazionale, con il nome (“domain name” secondo il gergo
INTERNET) di “Pagine Blu”.
Ovviamente la IOL s’è preoccupata di non usare un nome già
utilizzato da altre aziende che raccolgono in apposite pubblicazioni
cartacce indirizzi, numeri di telefono e pagine pubblicitarie di varie
imprese dividendole per settori merceologici.
Si pensi alle “Pagine Gialle” della SEAT o alle “Pagine utili”
della Mondadori.
Non ha pensato, però, che quel nome “Pagine Blu” potesse essere già
in uso su INTERNET, adoperato da altra azienda che in precedenza aveva
avuto la stessa idea sia pure in ambito territoriale più ridotto.
Infatti, da circa due anni due giovani imprenditori piuttosto
intraprendenti avevano registrato presso la camera di commercio di
Milano e la SIAE il marchio “Pagine Blu”.
Contemporaneamente presso il Tribunale di Milano era stata registrata,
dagli stessi imprenditori, soci della ICN S.r.l., una testata
giornalistica con il medesimo nome.
In base all’art. 2598. l° co. n. 1, cod. civ. compie atti di
concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a
produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente
usati da altri.
Quando fu emanata questa norma è ovvio, nessuno pensava ed aveva in
mente né INTERNET né il c.d. domain name.
Non è la prima volta che gli operatori giuridici ed economici devono
confrontarsi con una realtà imprenditoriale che non trova riscontro
nelle norme per cui se non si vuole, come non si può né si deve,
lasciare settori al di fuori di ogni disciplina normativa, occorre
ricercare tale disciplina in settori analoghi.
Basti pensare a quanto è successo non tantissimi anni fa a proposito
delle nuove emittenti radiofoniche e televisive quando tanti
imprenditori cercavano di accaparrarsi il maggior numero di bande e
frequenze per sfruttare al massimo il business che in quel momento si
stava realizzando in quel settore di attività.
Giudici, avvocati e consulenti in genere hanno avuto il loro bel da fare
per tentare di disciplinare il fenomeno in assenza di norme specifiche.
La “guerra dell’etere” ha poi avuto termine quando finalmente il
legislatore ha dettato norme chiare e precise per disciplinare
l’attività radiotelevisiva.
Lo stesso fenomeno si sta ora verificando riguardo al media INTERNET.
Qui il problema non sta nel l’occupazione di siti perché questi, in
teoria, sono infiniti.
La “guerra”, invece, si sta sviluppando riguardo all’uso del c.d.
domain name che, com’è noto, rappresenta la denominazione utilizzata
da un soggetto per operare sulla rete INTERNET.
L’interesse economico è così rilevante che vi sono addirittura delle
organizzazioni che furbescamente registrano un domain con il nome di un
personaggio famoso o di un marchio prestigioso e poi pretendono denaro
per cedere il sito a chi, invece, avrebbe legittimamente diritto ad
utilizzarlo in via esclusiva e senza pagare alcunché.
Questi fenomeni si sono così diffusi che si stanno creando organismi
nazionali ed internazionali con lo scopo precipuo di ricevere le
registrazioni dei siti ed evitare duplicazioni o abusi.
Anche nel nostro ordinamento si stanno ponendo le basi per la emanazione
di regole volte a disciplinare il fenomeno INTERNET e disciplinare
l’accesso ai domain name ed il loro utilizzo.
In questa prospettiva il Governo, in data 12 aprile 2000, ha approvato
uno schema di provvedimento legislativo per fissare le regole per
l’assegnazione dei nomi identificativi dei siti INTERNET ed istituire
l’anagrafe nazionale dei domini con l’obiettivo di porre un freno al
l’indiscriminata registrazione di siti su INTERNET.
Il provvedimento vieta l’utilizzazione di nomi identici o simili a
quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni note, dal momento che la registrazione effettuata da
parte di soggetti diversi dal titolari è suscettibile di generare
confusione negli utenti.
E’ vietato anche l’uso di marchi e segni distintivi.
L'uso indebito di un nome comporta, oltre alla cancellazione, un
risarcimento del danno quantificato nella misura minima di 30 mila euro,
vale a dire circa 60 milioni di lire.
Allo stato attuale queste disposizioni naturalmente non hanno ancora
valore ma è sembrato opportuno richiamarle sia per evidenziare quanto
sia sentito ed importante il fenomeno dell’abusivo utilizzo dei nomi a
dominio e sia per porre l’accento sul fatto che pure de iure condendo
il legislatore intende vietare l'uso dei marchi e segni distintivi vale
a dire di segni già utilizzati da altro soggetto.
Quando IOL ha utilizzato il nome “Pagine Blu” questo stesso nome era
già utilizzato dalla ICN.
La giurisprudenza (v. tra le altre, Tribunale Roma 22 dicembre 1999,
Tribunale Milano 10 giugno 1997) e la dottrina da tempo sostengono che
il domain name è un vero e proprio segno distintivo assimilabile
all’insegna per cui, anche in base al diritto vivente, deve ritenersi
che l’impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri
integri atto di concorrenza sleale ex art. 2598 già richiamato, quando
sia idoneo a creare confusione.
Evidentemente la IOL, quando ha deciso di utilizzare il dominio
“Pagine Blu”, non ha effettuato alcuna analisi di mercato per
accertare se tale nome fosse già utilizzato da parte di altro soggetto.
Risulta chiara, poi, la possibilità di confusione dal momento che sia
IOL che ICN offrivano lo stesso servizio rivolgendosi a tutte quelle
piccole e medie realtà imprenditoriali che disponevano di un sito
INTERNET attraverso il quale fornivano informazioni sulle proprie
attività o anche la possibilità di fare acquisti via rete.
Attrice e convenuta mettevano in contatto chi aveva un prodotto o un
servizio da offrire con chi, tramite la rete, cercava tale bene o
servizio.
Del resto la confondibilità è dimostrata in concreto (e non solo in
astratto, come pure sarebbe stato sufficiente) proprio dalle due lettere
di disdetta prodotte dall'attrice: i clienti di questa. navigando sulla
rete, scoprivano che c’era un sito avente lo stesso nome, che offriva
lo stesso servizio e, per di più, gratuitamente mentre quello della ICN
era a pagamento.
A nulla rileva, infine, la circostanza che il sito utilizzato dalla
convenuta era interno al motore di ricerca “Arianna”: Il navigatore
medio, se digitava la parola “Pagine Blu” inserendola in un
qualunque motore di ricerca, vi trovava entrambi i siti e scopriva che
offrivano lo stesso servizio, l’uno a pagamento, l’altro gratis.
Più confusione di così!
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dalla ICN va accolta e
conseguentemente la convenuta va condannata al risarcimento del danno.
A proposito del quantum occorre precisare che gli elementi forniti
dall’attrice non risultano sufficienti a determinare la misura
risarcitoria.
Va subito detto che la richiesta formulata dall’attrice è fuori di
ogni logica economica prima che giuridica.
Essa presuppone che tutti i 15mila inserzionisti di IOL avrebbero
sottoscritto il contratto con la ICN dimenticando, tra l’altro, che
per questo bisognava pagare un corrispettivo medio di 500mila lire
laddove IOL offriva il servizio gratis.
Dal corrispettivo, poi, non vengono neppure dedotte le spese laddove
tutti sanno che per l’impresa ad ogni incasso corrisponde un costo più
o meno elevato.
Si chiede il rimborso di 1.286.000.000 che sarebbero i proventi dei
corsi di formazione della Regione Calabria ma non si dice se questi
corsi sono stati tenuti e, se non lo sono stati, per quale ragione né
si dimostra che queste cifre sono state in tutto o in parte rimborsate
alla Regione.
Occorre, invece, accertare attraverso apposita c.t.u. quanti sono stati
nei vari anni i clienti a pagamento della ICN, quali i costi di gestione
del servizio, se vi è stata o meno, e in che misura, una riduzione
della clientela effettiva e potenziale a seguito della creazione da
parte di IOL, di un sito omonimo, quali i redditi dichiarati
dall’attrice durante la sua attività in via esclusiva su INTERNET.
Solo così si potranno avere dati certi ed obiettivi dal quali partire
per determinare il danno subito dall’attrice e liquidarlo.
La causa, pertanto, va rimessa in istruttoria per l’accertamento del
quantum.
P. Q. M.
Il Presidente del Tribunale
in funzione di giudice unico, non definitivamente provvedendo sulla
domanda proposta dalla I.C.N. S.r.l. nei confronti della ITALIA ONLINE
S.p.A. contrariis reiectis,
condanna
la convenuta a risarcire i danni all’attrice nella misura che sarà
determinata nel prosieguo dei giudizio.
Ivrea. 19
luglio 2000
IL GIUDICE
Luigi GRIMALDI
IL COLLABORATORE DI
CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE
Depositato in Cancelleria il ........................................
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE
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