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Tribunale
Civile di Verona
Ordinanza del 25 maggio
1999
R.G.N.
69/99 P.C.
TECHNOWARE
ENGINEERING S.p.A.
vs
EFFEDI
S.a.s.
IL G.D.
Sciogliendo
la riserva che precede;
premesso
in fatto:
che con
ricorso depositato in data 23.3.1999 Technoware Engineering esponeva:
-
che
essa ricorrente era azienda del gruppo industriale Riello,
specializzata nella produzione di distributori automatici per home
video; che fin dall’inizio del 1995 aveva posto in commercio la
linea di distributori automatici denominata "TECHNOVIDEO",
sostenendo investimenti pubblicitari per far conoscere il prodotto;
che attraverso il pluriennale uso del marchio prodotto, avente i
requisiti richiesti per la registrazione, aveva ottenuto il diritto
di utilizzazione in via esclusiva nell’ambito dell’uso fino ad
allora fattone, con il conseguente diritto di inibirne la
utilizzazione; che il 2.3.1999 aveva depositato domanda di brevetto
per marchio nazionale "TECHNOVIDEO" e che fin dal 1997
aveva espostole caratteristiche della propria linea
"technovideo" su internet al sito
"Technoware.it" evidenziato digitando la parola
"technovideo", che la ricorrente lamentava che l’impresa
Effedi s.a.s. di Flavio Fiorazzo aveva recentemente registrato un
"domain name" coincidente con il marchio TECHNOVIDEO e
precisamente "www.technovideo.com"; digitando il quale
indirizzo su internet si accedeva ad una pagina web in corso
allestimento da parte di Effedi nella quale si leggeva
"troverete importanti informazioni tecniche e commerciali sui
nostri prodotti", tra i quali era indicato TECHNOVIDEO;
-
che
la ricorrente conseguentemente deduceva la ravvisabilità della
registrazione del segno TECHNOVIDEO come domain name su internet,
unitamente alla preannunciata utilizzazione del sito Internet per
plubbicizzare un prodotto analogo a quello di essa ricorrente, non
solo di un atto confusorio di concorrenza sleale,. Ma anche di
contraffazione di marchio finalizzato a sottrarre clienti ad essa
ricorrente, sfruttando la notorietà acquisita dal prodotto
Technovideo;
-
che
pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni juris e
del periculum in mora, chiedeva inibirsi ex art. 63 R.D. 21.6.1942
n.929 ad Effedi s.a.s. l’uso con qualunque mezzo del marchio
TECHNOVIDEO quale segno distintivo dei prodotti e quale "domain
name" in Internet e conseguentemente fissarsi congrua somma per
ogni violazione; rilevato che la resistente costuitasi deduceva la
nullità del marchio TECHNOVIDEO per difetto di capacità distintiva
ed affermava l’insussistenza della contraffazione discendente
dall’anninciata commercializzazione dei prodotti di essa
resistente, proprio avuto riguardo alla lettura della pagina web
richiamata da controparte, dalla quale emergeva che essa resistente
non aveva intenzione di denominare i propri prodotti con il marchio
TECHNOVIDEO, bensì di realizzare gli accessori a detti prodotti
destinati, con ciò rendendo legittimo il richiamo al marchio dei
prodotti medesimi; che la resistente affermava la legittimità
dell’utilizzo del "domain name" "TECHNOVIDEO
COM" rilevando che la domanda di registrazione del marchio
TECHNOVIDEO da parte della ricorrente era successiva alla richiesta
di registrazione del domain name e che poiché il domain name doveva
essere assimilato all’insegna l’anteriorità dell’uso di tale
insegna elettronica da parte di essa resistente escludeva la
possibilità per la controparte di una valida registrazione della
medesima denominazione come marchio; ritenuto in diritto: che va
preliminarmente verificata la sussistenza in capo alla ricorrente
del diritto all’uso esclusivo del marchio TECHNOWARE in corso di
registrazione, diritto del quale la predetta richiede la tutela con
la proposta azione cautelare e che, stante il carattere di sommarietà
della cognizione, viene qui accertato nella minor consistenza di
mero fumus;
ritenuto
rilevato
ritenuto
-
che
la circostanza è resa evidente dalla stessa considerazione della
pagina web predisposta dalla resistente, secondo l’interpretazione
fattane dalla medesima; se invero la resistente, come afferma, ha
inteso predispone la pubblicizzazione della propria attività di
produzione di ricambi per i prodotti Technovideo appare di solare
evidenza che ciò presuppone logicamente che i prodotti Technovideo
siano già diffusi e noti sul mercato con detta denominazione
(diversamente non trovando logica spiegazione la predisposizione di
un messaggio pubblicitario, rivolto a potenziali acquirenti che
contenga il richiamo al prodotto "TECHNOVIDEO"per la
identificazione di uno dei prodotti ai quali gli accessori sono
"dedicati";
rilevato
-
che
la circostanza viene del resto riconosciuta dallo stesso legale
rappresentante della resistente, liberamente interrogato, e risulta
indirettamente ma sicuramente confermata dalla documentazione
relativa alla pubblicizzazione da parte della ricorrente dei
prodotti TECHNOVIDEO in riviste specializzate a partire dal 1994
(dalla quale può certamente desumersi la prova, idonea in questa
fase cautelare, della distribuzione sul mercato del prodotto così
denominato da parte della ricorrente , senza necessità di ulteriori
conferme documentali);
ritenuto
rilevato
-
inoltre
che il marchio oggetto della domanda di registrazione della
ricorrente non appare porsi in contrasto con il disposto
dell’art.18 L. marchi, non rappresentando la denominazione
generica del prodotto, (costituito da distributori di videocassette)
né l’indicazione di uno degli elementi costitutivi del medesimo
(trattandosi di una parola di fantasia derivante dall’unione delle
due parole techno - costituente la presumibile abbreviazione delle
parole inglesi tehnology o technological utilizzata anche per
composizione della denominazione della ricorrente, ed il cui
richiamo nel marchio intende evidentemente anche collegare per
assonanza il prodotto alla azienda produttrice – e video);
rilevato
-
invero
che per condivisibile orientamento giurisprudenziale anche parole di
uso comune relative al genere di prodotto cui si riferiscono, ovvero
parole di uso diffuso possono costituire un valido marchio sempre
che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro
significato originario e vengano utilizzate in combinazioni tali da
dare luogo ad una espressione originale avente una individualità
distinta dalle singole parole che la compongono, in modo da
presentarsi come vocabolo nuovo ed idoneo ad assolvere alla funzione
di identificazione del prodotto;
rilevato
-
che
la suesposta situazione concorre nella fattispecie con riferimento
al marchio della ricorrente, che ancorché possa eventualmente farsi
rientrare nell’ambito dei c.d. "marchi deboli", appare
alla luce dei detti criteri, dotato di sufficiente capacità
distintiva;
ritenuto
-
conseguentemente
che va affermata la sussistenza del diritto della ricorrente,
titolare del marchio in corso di registrazione, di reagire avverso
le azioni costituenti violazione della privativa, e va quindi
verificata la configurabilità nella condotta della resistente così
come denunciata in ricorso, degli estremi della contraffazione del
marchio;
rilevato
-
che
la ricorrente lamenta la registrazione da parte della resistente del
domain name "WWW.TECHNOVIDEO.COM" per il sito Internet, e
la utilizzazione del detto marchio per la commercializzazione dei
suoi prodotti , analoghi a quelli della ricorrente;
ritenuto
-
che
per quanto riguarda l’utilizzo del domain name
"TECHNOVIDEO" per il sito internet della resistente
destinato a costituire veicolo per la pubblicizzazione dei propri
prodotti, deve evidenziarsi che ancorchè sia diversa la finalità
della denominazione TECHNOVIDEO, totalmente estranea alla propria
ragione sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore
delle pagine web della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito
al sito www.technovideo.com" e 10 riferito al sito
"effedi.com" consentendo di ritenere che un tale utilizzo
la resistente abbia fatto in funzione della pubblicizzazione di una
propria linea di prodotti denominata TECHNOVIDEO, o comunque
perseguendo la finalità confusoria di creare nella clientela il
convincimento della produzione da parte della propria impresa della
linea di prodotti denominata "technovideo";
rilevato
-
in
proposito che l’affermazione del legale rappresentante della
resistente in merito all’oggetto dell’attività della Effedi
s.a.s. (limitata a suo dire alla produzione di accessori per
distributori automatici di videocassette) è smentita dal tenore del
documento 10 parte ricorrente, che evidenzia se non l’attualità
della produzione di distributori automatici quantomeno la
predisposizione degli strumenti pubblicitari per l’avvio di una
tale produzione (nel sito "effedi com." la resistente si
presenta quale azienda che riveste "tuttora il ruolo leader nel
mercato italiano dei distributori automatici di cassette video"
ed è singolare che a lato del trafiletto contenente una tale
presentazione della azienda sia riportata, tra le voci ritenute
qualificanti dell’attività svolta, la parola
"technovideo") ritenuto altresì che la valutazione del
tenore del documento 9 consente di escludere la legittimità
dell’uso del marchio TECHNOVIDEO da parte della resistente sulla
base del disposto dell’art. 1 bis legge marchi: invero tenuto
conto delle modalità con le quali viene pubblicizzata l’attività
della resistente, asseritamente rappresentata da accessori per
distributori automatici di videocassette, appare evidente che
l’utilizzo da parte della resistente del marchio TECHNOVIDEO esula
dall’ambito di liceità definito dalla norma citata, in quanto il
testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da
ingenerare nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario
l’erroneo convincimento della produzione da parte di EDDEDI non
solo degli accessori "dedicati a …. technovideo " ma
anche dei prodotti relativi;
ritenuto
-
conseguentemente
che sussiste il requisito del fumus boni juris con riferimento alla
domanda di cautela avanzata dalla ricorrente, apparendo altresì
ravvisabile il requisito del periculum in mora, stante l’esigenza
di evitare sviamenti della clientela, impedendo alla resistente
l’attivazione del mezzo confusorio in fase di approntamento;
ritenuto
-
pertanto
che va inibito alla resistente EFFEDI s.a.s. l’utilizzo come domai
name e come marchio per contraddistinguere i propri prodotti della
parola " TECHNOVIDEO " e va fissata alla resistente ai
sensi dell’art.63 2° comma legge marchi la somma di £.5.000.000
per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento, a partire dal quinto
giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo;
P.Q.M.
Visto
l’art.63 R.D. 21.6.1942 n.929;
-
Inibisce
a EFFEDI S.A.S. DI FLAVIO FIORAZZO l’utilizzo quale "domain
name " per i propri siti internet e quale marchio per
contraddistinguere i propri prodotti della parola
"TECHNOVIDEO";
-
Fissa
la somma di £. 5.000.000 per ogni violazione successivamente
constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
presente provvedimento, a partire dal quinto giorno successivo alla
notifica del provvedimento medesimo;
-
fissa
termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento per l’inizio del giudizio in merito;
-
manda
alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Verona
25.5.1999
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