|
Tribunale di Roma - Sezione I Ordinanza 02 agosto 1997 Il G.D. a scioglimento della riserva, osserva quanto segue La ricorrente SEGE S.r.l
risulta titolare del marchio "Porta Portese", oltre che della
omonima testata giornalistica. Dette circostanze emergono dalla
documentazione prodotta e non sono state contestate dalla società
resistente, che tuttavia ritiene di poter utilizzare nell’ambito del
servizio Internet il domino "Porta Portese" in quanto mai
utilizzato in precedenza dalla Società titolare e perché attinente ad
attività commerciale che assume diversa da quella esercitata dalla
ricorrente. Ritenuta così la sussistenza del fumus, sotto il profilo del periculum deve rilevarsi che l’enorme potenzialità diffusiva del messaggio INTERNET, che nel caso di specie deve ritenersi atto a ingenerare confusione negli utenti, e la trascurabile garanzia fornita dalla convenuta circa la attuale sospensione temporanea dell’utilizzo del sito - che comunque resta per gli utenti individuato come "Porta Portese" e come tale idoneo, di per sé, a ingenerare confusione - dal momento che il sevizio può, in ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva iniziativa della soc. resistente, integrano gli elementi del dedotto periculum. Vanno accolte pertanto le
domande cautelari di cui ai nn.1) e 3) del ricorso: la prima di
inibitoria all’utilizzo della denominazione portaportese e la seconda
relativa alla pubblicazione del dispositivo del provvedimento. PQM - inibisce alla Starnet
s.r.l. l’utilizzo della denominazione "Porta Portese", con
particolare riferimento al dominio in rete Internet; Roma, 2 agosto 1997. Il G.D. |
|