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Tribunale di Bologna -
Sezione IV civile
Ordinanza 20 marzo 2000
n.3416
Giudice dell'esecuzione
mobiliare De Cristofaro
Italia Com vs Bardi
Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
Provvedendo ai sensi degli artt. 618 e 624 cpc,sull'opposizione proposta
da Italia Com avverso l'esecuzione intrapresa da Bardi Maurizio (n.
3416/99 R.G.), così provvede, a scioglimento della riserva del verbale
di udienza del 6 marzo 2000:
Vista la costituzione del creditore opposto;
Lettala memoria depositata dall'opponente all'udienza di comparizione e
quella di replica del creditore in data 16/03/2000;
Premesso che la legge marchi novellata dal d.lgs. 480/92 ha affermato il
principio della libera cedibilità del marchio (ovvero non più connessa
a quella di altri elementi aziendali), riconoscendo, altresì, la
legittimità della cessione parziale del marchio (ovvero solo per una
parte dei prodotti o servizi peri quali è stato registrato);
Considerato, per contro, che, come prescritto dagli artt. 2573 c.c. e 15
comma 4° Lma.,in ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o
servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico;
Rilevato che, nel caso di specie, il marchio oggetto della procedura
coincide non solo con la ditta, ma anche con la denominazione sociale
"Italia Com»),non essendo ipotizzabile una separazione della
titolarità, con conseguente, configurazione di ipotesi sia-di
concorrenza sleale, ce di pubblicità ingannevole, alla stregua
dell'attività dell'opponente (consorzio con attività esterna);
Che ricorre, altresì, il rischio, vietato tuttora dalla
Lma.,diidentità di un marchio ad una ditta o denominazione sociale o
insegna altrui, con conseguente pericolo di confòndibilità;
Rilevato, quanto al domain name, pure assoggettato ad esecuzione
forzata, che anche in questo caso ricorrono le ipotesi sopra avanzate,
essendo lo stesso un indirizzo su Internet con la funzione di
individuare un computer allacciato alla rete. atteso che anch'esso
coincide-con la denominazione Sociale (Italia.com);
Che, d'altro canto, lo stesso ha natura giuridica non ben individuata,
non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma
essendo prevalente il profilo distintivo dell'utilizzatore del sito
Internet, che presenta maggiori affinità con la figura
dell'insegna;
Ritenuto che, ciò premesso, devono avanzarsi dubbi sulla pignorabilità
devo stesso, dato che il domain rame serve ad identificare non solo il
marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativo dell'utilizzatore ed
è quindi prevalente il collegamento al «soggetto», onde non si
comprende come possa essere venduto a terzi e da questi
utilizzato;
Ritenuto in ha conclusiva che l'opposizione appare apprezzabilmente
fondata-e, pertanto, opportuna è la concessione della sospensione
dell'esecuzione, datol 'evidente pregiudizio chela vendita a terzi dei
beni pignorati provocherebbe sull'opponente;
Che l'opponente dovrà, pertanto, riassumere.il giudizio dinanzi al
competente Tribunale, Sezione e G.I. designandi in ragione della materia
(diritto industriale), non emergendo il profilo di incompetenza
funzionale sollevato dava difesa del Bardi: invero, semmai potrebbe
porsi un problema di rito, ma deve osservarsi che essendo l'opposizione
intervenuta ad esecuzione iniziata (e non al precetto, per un credito di
lavoro), non appare emergere alcun profilo di necessaria cognizione del
giudizio di opposizione da parte della Sezione Lavoro;
Visti gli, artt.618 e 624 cpc, ' conferma la sospensione
dell'esecuzione, disponendo la riassunzione dellafase di merito
dell'opposizione a cura del consorzio opponente, dinanzi al competente
Tribunale, sezione e G.1 designàndi in ragione della materia, per
l'udienza ex art. 180 cpc del giorno 13 luglio 2000, ad ore di rito,
previa iscrizione á ruolo e con l'osservanza dei termini di cui all’art.163
bis c.p.c.
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